11 Dicembre 2020

SUI CALENDARI D’UDIENZA

By Avv. Vincenzo Sparti

Nella seduta di ieri il COA ha stilato una nota per i vertici degli uffici giudiziari dolendosi di alcune criticità che sarebbero state poste in essere dalle cancellerie nella trasmissione al COA dei calendari d’udienza, talvolta fuori dagli orari di funzionamento della segreteria del COA.

Da qualche tempo mi sto interessando della problematica e qualche giorno fa ne ho parlato con l’insostituibile responsabile amministrativa della segreteria del COA. Dal confronto rilevavo quanto fosse sbagliato, sul piano dell’efficienza, il c.d. doppio, se non triplo passaggio. Al momento i passaggi sono i seguenti: le cancellerie inviano al COA il quale invia al tecnico informatico che aggiorna il sito e pubblica gli elenchi. Si tratta di ben tre operazioni.

Nella seduta di ieri, ma già in quella precedente, facevo presente, avendo una discreta competenza informatica, che la procedura potrebbe semplificarsi enormemente attivando gratuitamente una chat whatsapp o un canale telegram (o anche più chat o canali divisi per settor: civile, penale, etc) in cui soltanto i cancellieri possono scrivere, mentre gli avvocati che ne fanno richiesta possono essere inseriti solo per visualizzare i contenuti.

Così facendo, ogni giorno, i cancellieri potrebbero scattare la foto degli elenchi e caricarla sulla chat o sul canale, avendo cura di annotare il nome del giudice di riferimento, e potrebbero farlo anche fuori dagli orari di ufficio del COA.

Gli avvocati interessati dovrebbero soltanto cercare il nome del giudice e consultare il relativo elenco giornaliero.

Le operazioni da tre diventerebbero una, e per i cancellieri sarebbe addirittura più facile fare la foto col telefonino che mandare l’email del file dopo averlo scansionato.

Sensibilizzavo il COA, eventualmente, a dare vita in tempi rapidi ad un protocollo, perché, così facendo, potremmo riuscire a trasformare una prassi creatasi per un emergenza in una prassi virtuosa ed utile destinata a durare magari per sempre.