Le nuove regole introdotte dal Collegato Lavoro e i chiarimenti INPS ridefiniscono l’accesso alla Naspi in caso di assenza ingiustificata: cosa cambia per lavoratori e aziende.
Con l’entrata in vigore della legge n. 203/2024, nota come Collegato Lavoro, sono state introdotte significative novità in materia di cessazione del rapporto di lavoro, con impatti diretti sull’accesso all’indennità di disoccupazione Naspi. L’INPS, con la recente circolare n. 154 del 2025, ha fornito chiarimenti essenziali per comprendere quando la risoluzione del rapporto si considera volontaria o imputabile al datore di lavoro, un elemento cruciale per la concessione dell’assegno di disoccupazione.
Risoluzione del rapporto per fatti concludenti: il quadro normativo aggiornato
La nuova disciplina, richiamata dall’articolo 19 del Collegato Lavoro, ha modificato l’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, inserendo un comma 7-bis che regola la risoluzione del rapporto di lavoro basata su comportamenti o fatti concludenti, ossia manifestazioni oggettive, chiare e inequivocabili della volontà del lavoratore di non proseguire il rapporto.
In particolare, la norma stabilisce che un’assenza ingiustificata prolungata, che supera i termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di un riferimento contrattuale, i 15 giorni consecutivi, può essere segnalata dal datore di lavoro all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Dopo il controllo da parte dell’Ispettorato, tale assenza può essere considerata una forma di dimissione tacita, con conseguente cessazione del rapporto per volontà del dipendente.
Questa innovazione non si configura come una semplice dimissione formale, ma come una nuova modalità di risoluzione basata su condotte inequivocabili, senza necessità di una comunicazione esplicita da parte del lavoratore.
Un aspetto fondamentale riguarda l’accesso alla Naspi. La normativa richiede che la disoccupazione sia involontaria per poter beneficiare dell’indennità. Poiché la risoluzione per fatti concludenti è considerata una cessazione volontaria, il lavoratore perde il diritto alla Naspi. L’INPS sottolinea infatti che non si può richiedere l’assegno quando il rapporto termina per dimissioni implicite dovute a un’assenza ingiustificata prolungata.
Tuttavia, la circolare ministeriale n. 6/2025 e la nota INL n. 579/2025 precisano che la cessazione del rapporto non è automatica in presenza di assenza ingiustificata: spetta al datore di lavoro decidere se attivare la procedura prevista dall’articolo 19 del Collegato Lavoro e comunicare all’INL. Questa scelta comporta anche l’utilizzo di un nuovo codice su UniLav, codice FC (dimissioni per fatti concludenti), che segnala direttamente all’INPS la perdita del diritto alla Naspi.

Naspi: cosa cambia nel 2026 – Vitadelforo.it
La differenziazione tra questi istituti è essenziale. Molti contratti collettivi già considerano l’assenza ingiustificata come illecito disciplinare, che può giustificare un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo anche per periodi inferiori ai 15 giorni previsti dalla legge. In questi casi, il datore di lavoro deve seguire la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei Lavoratori (articolo 7), e la cessazione del rapporto sarà da considerarsi involontaria.
Di conseguenza, se il lavoratore viene licenziato disciplinarmente per un’assenza ingiustificata, potrà accedere alla Naspi, purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Questo principio vale anche se la lettera di licenziamento attesta chiaramente che il recesso è conseguenza di un procedimento disciplinare avviato per assenza prolungata.
Un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità che, dopo l’avvio della procedura di cessazione per fatti concludenti, il lavoratore presenti dimissioni formali tramite il sistema telematico, anche per giusta causa. In questo caso, le dimissioni del dipendente prevalgono e rendono inefficace la procedura avviata dal datore.
Se il lavoratore dimostra la giusta causa secondo i criteri indicati dalla circolare INPS 163/2003 e possiede i requisiti per accedere alla Naspi, la cessazione sarà considerata involontaria e l’indennità sarà quindi spettante.
L’introduzione di questa nuova disciplina richiede una valutazione attenta da parte di entrambe le parti. Per i lavoratori è fondamentale conoscere che un’assenza ingiustificata prolungata potrebbe comportare la perdita della Naspi, se il datore di lavoro decide di qualificare il comportamento come dimissioni per fatti concludenti.
Per i datori di lavoro, invece, è importante ricordare che la decisione di considerare un’assenza come dimissioni implicite non è automatica né obbligatoria. È una facoltà che comporta responsabilità giuridiche e la necessità di rispettare le procedure previste dalla normativa e dai contratti collettivi applicabili.
Le nuove regole mirano a contrastare fenomeni di abuso, come lavoratori che interrompono la prestazione lavorativa senza comunicazione formale per ottenere comunque la Naspi, costringendo l’azienda a procedere con un licenziamento disciplinare.








