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Bonus Nido 2026: anche chi è senza lavoro può richiederlo. Ecco come

Bonus Asilo Nido 2026
Il Bonus Asilo Nido nel 2026 - (vitadelforo.it)

L’INPS amplia la platea dei beneficiari: anche chi attende occupazione potrà accedere a sostegni per figli. Le novità

L’INPS ha annunciato un’importante modifica nelle condizioni di accesso a due strumenti cardine del sostegno alle famiglie italiane: l’assegno unico universale e il bonus asilo nido. La novità riguarda in particolare i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione, una categoria finora esclusa da tali benefici.

Questa decisione è frutto di un orientamento giurisprudenziale che ha evidenziato l’iniquità di tale esclusione, portando l’Istituto a rivedere le proprie direttive operative.

Assegno unico e bonus nido: la svolta per i titolari di permesso per attesa occupazione

Con il Messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026, l’Istituto ha aggiornato le istruzioni per gli uffici territoriali, ampliando la platea dei beneficiari di queste misure di welfare familiare anche ai cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Fino a oggi, infatti, queste persone non potevano accedere all’assegno unico né al bonus asilo nido, nonostante avessero figli a carico.

Bonus Asilo Nido, novità

Le novità riguardanti il Bonus asilo nido – (vitadelforo.it)

Le motivazioni di questa revisione si basano su recenti sentenze emesse da tribunali italiani, con pronunce significative da parte dei tribunali di Trento, Torino e Monza che hanno dichiarato discriminatoria l’esclusione di questa categoria. I giudici hanno sottolineato che il tipo di permesso di soggiorno non può essere motivo di differenziazione nel riconoscimento di prestazioni sociali rivolte a nuclei familiari con figli.

L’INPS, quindi, si è allineata a queste decisioni, prevedendo che le domande di assegno unico e bonus nido presentate da titolari di permesso per attesa occupazione siano accolte, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti di legge.

L’adeguamento della normativa interna produce effetti sia sulle nuove richieste che su quelle già presentate e respinte in passato. Per le domande presentate dopo l’aggiornamento del 22 gennaio 2026, l’INPS procederà all’accoglimento con verifica dei requisiti. Per quelle già rigettate, è previsto un riesame automatico da parte degli uffici competenti, che procederanno a rivalutare la spettanza delle prestazioni.

Rimane tuttavia un elemento di cautela nella modalità di erogazione: i pagamenti verranno effettuati con la formula della “riserva di ripetizione”, ovvero con possibilità di recupero degli importi nel caso di pronunciamenti definitivi sfavorevoli da parte della Corte di Cassazione, attualmente impegnata nell’esame di ricorsi pendenti su questo tema.

L’assegno unico universale è un sostegno economico riconosciuto alle famiglie con figli a carico, destinato a coprire il periodo dalla nascita o dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni, senza limiti di età per i figli con disabilità. L’importo varia sulla base della situazione economica familiare, calcolata tramite l’ISEE, e può essere aumentato in presenza di condizioni particolari come nuclei numerosi o figli con disabilità.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, il decreto legislativo n. 230/2021 specifica che il diritto all’assegno spetta:

  • ai cittadini UE e loro familiari titolari del diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
  • ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • ai titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere attività lavorativa per più di sei mesi;
  • ai titolari di permesso per motivi di ricerca con soggiorno superiore a sei mesi.

Con le più recenti disposizioni dell’INPS, anche i titolari di permesso per attesa occupazione – precedentemente esclusi – rientrano tra i beneficiari, purché rispettino i requisiti previsti, quali la residenza in Italia e la durata minima del rapporto di lavoro o di soggiorno.

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