Sentenze

Adozione in casi particolari: la Consulta sancisce il diritto al cognome dell’adottante per il minore

Roma, 30 gennaio 2026 – La Corte costituzionale, con la sentenza n. 210 del 2025, ha stabilito un principio importante: nei casi di adozione in situazioni particolari, un minore può assumere solo il cognome dell’adottante, lasciando da parte quello originario, ma solo se questa scelta rispetta il suo interesse principale, riflette la sua vera identità e ottiene l’accordo di tutte le parti coinvolte. Una svolta netta rispetto a prima, che sposta il focus sul benessere del bambino e sulla singolarità di ogni percorso adottivo.

Consulta: perché cambia la regola sul cognome

Il nodo della questione era l’articolo 55 della legge 184 del 1983, che ora è stato giudicato parzialmente incostituzionale. La norma impediva al minore di prendere solo il cognome dell’adottante anche quando tutti i consensi previsti fossero favorevoli e questa soluzione fosse la migliore per lui. I giudici hanno definito quel meccanismo un “automatismo”, che non dava spazio a valutazioni caso per caso. In sostanza, imporre sempre di anteporre il cognome dell’adottante a quello originario andava a cozzare con il diritto fondamentale all’identità personale, garantito dall’articolo 2 della Costituzione, e finiva per danneggiare l’interesse vero del minore.

L’identità del minore al centro: meno rigore, più attenzione

Fino a oggi, chi veniva adottato in questi casi si vedeva quasi sempre affibbiare un doppio cognome: quello dell’adottante davanti a quello d’origine. Ma secondo la Corte le situazioni sono molto diverse tra loro. Ci sono bambini che conservano il cognome di un genitore cui è stata tolta la responsabilità genitoriale, orfani con disabilità gravi senza famiglia d’origine, o ancora chi non ha avuto affidamenti preadottivi ma può essere adottato comunque.

“La giovane età spesso significa un legame meno forte col cognome originario,” sottolinea la sentenza. Ecco perché in certi casi può avere più senso riconoscere pienamente la nuova identità legata all’adozione. Ma tutto dipende dal singolo caso e da cosa davvero serve al minore.

Il giudice deve guardare ogni storia da vicino

La Corte dà ora ai giudici il compito di decidere se sostituire il cognome originario con quello dell’adottante sia davvero giusto rispetto all’identità e al bene del bambino o della bambina. Non si tratta di una formalità: ogni scelta deve essere spiegata e motivata con cura, mostrando come aiuta il ragazzo a crescere in modo equilibrato. Fondamentale sarà ascoltare tutte le parti interessate. “Il consenso e l’assenso di tutti sono essenziali,” ha ricordato uno dei relatori della sentenza in una dichiarazione fuori aula.

Coordinamento delle norme: cosa cambia davvero

Dal punto di vista tecnico, la Corte ha chiarito che questa possibilità si aggiunge a quella – già prevista dopo la sentenza n. 135 del 2023 sull’adozione dei maggiorenni – di poter invertire l’ordine dei cognomi secondo l’articolo 299 del codice civile. La novità è che ora questo principio vale anche per i minorenni adottati in casi particolari, sempre però con l’accordo necessario delle parti e mettendo al centro l’interesse concreto del minore.

Gli esperti legali consultati da alanews.it vedono in questa decisione un passo avanti verso una tutela più attenta alle esigenze individuali dei bambini adottati. Il compito resta però affidato ai giudici: trovare un equilibrio tra regole generali e sensibilità specifiche senza restare prigionieri di norme rigide.

Questa sentenza apre così una nuova strada: la scelta del cognome smette di essere solo una formalità burocratica e diventa invece un momento chiave nel cammino identitario di chi trova una nuova famiglia grazie all’adozione in casi particolari.

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