Il 2026 inizia con una brutta novità per tutte le famiglie italiane che sono alla ricerca di un abitazione, saranno molti gli esclusi .
La sentenza n. 1/2026 della Corte Costituzionale segna una svolta decisiva nelle politiche abitative italiane, ridefinendo i criteri per l’accesso alle case popolari. La Consulta ha stabilito che, nelle graduatorie ERP, il bisogno abitativo deve prevalere su elementi come la lunga residenza o la permanenza lavorativa nel territorio.
Secondo i giudici, attribuire punteggi aggiuntivi basati sulla “storicità di presenza” viola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Questo meccanismo rischiava infatti di favorire persone meno bisognose solo perché radicate da più tempo in un Comune, penalizzando chi vive situazioni di emergenza.
Le nuove regole del diritto alla casa
La Corte ha ribadito che il diritto alla casa è un diritto sociale fondamentale e deve essere garantito prioritariamente ai nuclei realmente fragili. Il caso esaminato riguardava la legge regionale toscana n. 2/2019, che prevedeva punteggi crescenti fino a 4 punti per residenza e attività lavorativa continuativa.

Cambiano i criteri di accesso alle case popolari – vitadelforo.it
Pur non essendo requisiti di accesso, tali punteggi potevano superare quelli attribuiti a condizioni di grave disagio economico o sociale. Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo sproporzionato il peso attribuito alla permanenza territoriale.
La Corte ha accolto la censura, dichiarando incostituzionale l’Allegato B, lettera c‑1, perché comprimerebbe il fattore “stato di bisogno”, cardine delle politiche ERP. Secondo la Consulta, la residenza prolungata non è un indicatore affidabile del bisogno abitativo e può generare discriminazioni indirette verso nuovi residenti o lavoratori precari.
La sentenza sottolinea un paradosso evidente, spesso sono proprio le persone più fragili a essere costrette a spostarsi per sfratti, precarietà o ricerca di lavoro. Premiare la stabilità territoriale finisce quindi per penalizzare chi vive condizioni di maggiore vulnerabilità, tradendo la funzione sociale dell’edilizia pubblica.
La Corte precisa però che il radicamento non è sempre illegittimo, può essere considerato solo quando collegato alla persistenza del bisogno. In assenza di questo legame, il criterio diventa irragionevole e contrario alla finalità costituzionale di rimuovere gli ostacoli economici e sociali.
Per questo motivo, la disposizione toscana è stata espunta dall’ordinamento e non potrà più essere applicata nei bandi ERP regionali. L’impatto della decisione va ben oltre la Toscana, perché la sentenza diventa un parametro interpretativo per Regioni, Comuni ed enti gestori di edilizia pubblica.
Tutti i regolamenti che attribuiscono punteggi alla “storicità di presenza” rischiano ora ricorsi, annullamenti e censure di illegittimità. Il principio affermato è chiaro: nelle politiche abitative pubbliche, la povertà non si misura con l’anzianità di residenza, ma con la reale condizione di bisogno.
Attribuire un peso eccessivo alla stabilità territoriale altera l’equilibrio del sistema e può produrre discriminazioni indirette verso i soggetti più fragili. La sentenza 1/2026 impone quindi un ripensamento complessivo dei criteri ERP, orientandoli in modo più rigoroso alla tutela dei nuclei economicamente deboli.








