Diritto

Agenzia delle Entrate, storica sentenza: addio pignoramento se manca questo documento

Agenzia delle Entrate, storica sentenza
Una nuova sentenza cambia il futuro dei pignoramenti - vitadelforo.it

Una nuova sentenza è destinata a lasciare un segno indelebile nella legislatura italiana, bloccando molti pignoramenti dell’AdE.

Il pignoramento rappresenta l’atto con cui prende avvio l’espropriazione forzata richiesta dal creditore, una procedura complessa che può avere conseguenze rilevanti per il debitore. Tra le forme più diffuse rientra il pignoramento presso terzi, che consente di bloccare somme o beni dovuti al debitore da soggetti come banche, datori di lavoro o pubbliche amministrazioni.

Il creditore, munito di titolo esecutivo, può chiedere al tribunale di impedire che tali somme vengano riscosse dal debitore, garantendo così il recupero del credito. Affinché la procedura sia valida, l’atto di pignoramento deve essere notificato correttamente sia al debitore sia al terzo coinvolto.

Addio pignoramento, lo blocchi con questo documento

La notifica è infatti un requisito essenziale che determina la legittimità dell’intera operazione esecutiva. Con l’ordinanza n. 6/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardante il pignoramento presso terzi.

Agenzia delle Entrate, storica sentenza

Grazie alla nuova sentenza sarà possibile bloccare i pignoramenti – vitadelforo.it

La Suprema Corte ha stabilito che la notifica esclusivamente al terzo, senza informare il debitore, comporta l’inesistenza giuridica dell’atto. Non si tratta di una semplice irregolarità sanabile, ma di un vizio insanabile che rende nullo l’intero pignoramento.

La mancanza della notifica al debitore viola infatti l’articolo 492 del codice di procedura civile, che disciplina l’ingiunzione esecutiva. Il vizio di forma non può essere superato nemmeno se il debitore viene successivamente a conoscenza dell’atto o partecipa al giudizio.

Per i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione esiste la possibilità di richiedere una rateizzazione. Il pagamento della prima rata produce effetti immediati sulle procedure esecutive in corso, purché non sia già avvenuta l’assegnazione dei crediti pignorati.

Con il versamento iniziale vengono sospesi anche eventuali fermi amministrativi, a condizione che tutti i debiti siano inclusi nella richiesta di dilazione. Il contribuente può inoltre chiedere la riduzione dell’ipoteca o la liberazione parziale degli immobili, qualora il debito risulti significativamente ridotto.

La rateizzazione decade automaticamente se il contribuente non paga alcune rate, anche se non consecutive. Per accedere al beneficio è necessario dimostrare una temporanea difficoltà economica che impedisce il pagamento in un’unica soluzione.

Questa condizione consente piani fino a 72 rate, mentre situazioni più gravi permettono dilazioni fino a 120 rate complessive. La temporaneità deve essere provata e non può riguardare soggetti in condizioni economiche definitivamente compromesse, come falliti o imprese cessate.

L’Agenzia esclude inoltre la rateizzazione per chi è coinvolto in procedure concorsuali che richiedono la tutela paritaria dei creditori. La capacità di sostenere il pagamento rateale resta quindi l’elemento centrale per ottenere l’accesso al piano di dilazione.

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