20 Luglio 2020

Esposti disciplinari? L’orientamento del COA Palermo

By Avv. Vincenzo Sparti

Il tema della discrezionalità del COA in ordine alle questioni disciplinari è stato più volte affrontato in Consiglio.

Alla luce del comma 4 dell’art. 50 L. 247/2012 (“4.Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell’ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell’ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.”),  il COA non ha nessuna discrezionalità in ordine agli esposti disciplinari.

Ciò significa che, se perviene un qualsiasi esposto, anche manifestamente infondato, in cui, però, è inequivoca la richiesta (anche solo nelle conclusioni) di punizione disciplinare o di trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina, il COA non può fare a meno di trasmettere gli atti al CDD.

Dopo varie riflessioni nel corso di diversi consigli, si è giunti all’orientamento fondato, peraltro, sul parere reso sul punto dal CNF (parere 17 luglio 2015, n. 80 – nella sez documenti -).

L’unico ambito di manovra che residua al COA è, quindi, in ordine alle notizie generiche sugli avvocati che il COA può apprendere nei modi più vari (anche a fronti di segnalazioni astratte di condotte, non corredate, quindi, da richiesta punitiva), poiché su di esse esiste inevitabilmente un margine di discrezionalità potendo un fatto non rispondere alla qualifica di “Notizia di illecito disciplinare”, ad esempio, perché non si individua a monte la violazione di alcuna norma deontologica.

Nella speranza di avere fatto chiarezza su di un punto d’interesse, porgo a tutti cari saluti!